La parafarmacia è un punto vendita simile alla farmacia. Può dispensare farmaci senza l'obbligo di presentare la ricetta medica e al suo interno devono essere obbligatoriamente presenti uno o più farmacisti. La parafarmacia può vendere (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5):
- farmaci da banco
- integratori alimentari
- prodotti erboristici (fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari)
- prodotti cosmetici
- articoli sanitari e per l’alimentazione
- prodotti per l'infanzia e per l'igiene.
Un reparto dedicato alla vendita di questi prodotti può essere attivato all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita o di una grande struttura di vendita. I farmaci devono essere posti in uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione degli stessi.
Ogni esercizio deve avere un codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della Salute a seguito di comunicazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale, ai sensi del Decreto ministeriale 15/07/2004, art. 3. Le modalità e i tempi della procedura per ottenere il codice sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute.
L’avvio della vendita è pertanto soggetto all’acquisizione preventiva del codice identificativo univoco.
La comunicazione per la vendita di farmaci da banco o di automedicazione può essere presentata:
- contestualmente alla pratica di avvio dell’attività di commercio (esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita)
- direttamente se inserita in attività già avviate.
La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione al Ministero della Salute, alla Regione e all'autorità sanitaria competente.
La vendita all'interno del reparto deve essere effettuata da uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5).
Il reparto dedicato alla vendita deve (Legge 16/11/2001, n. 405):
- avere una superficie idonea e funzionale al servizio
- essere separato dalla restante parte dell’esercizio commerciale tramite parete o vetrata
- risultare inaccessibile quando il farmacista è assente
- essere dotato di apposito registratore fiscale, installazioni e attrezzature idonee per garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco, di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.
Per i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che gli esercizi commerciali devono possedere per la vendita di ciascun tipo di medicinale, consultare:
Il magazzino di medicinali è di norma contiguo al reparto di vendita. Il magazzino deve rispondere ai principi e alle linee guida di buona pratica di distribuzione dei medicinali (Decreto ministeriale 06/07/1999). Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 108.
Approfondimenti
L'elenco dei farmaci vendibili (Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, let. c) è pubblicato all'Allegato A del Decreto ministeriale 15/11/2012.
In Italia è vietato vendere farmaci online. È consentita la vendita online esclusivamente dei medicinali senza prescrizione medica, previa autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 112-quater rilasciata dall’ATS territorialmente competente, come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale 04/08/2015, n. 10/3993.
Per ulteriori informazioni in merito alla registrazione e l'ottenimento del logo identificativo nazionale dal Ministero della Salute si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero.