Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Vendite di fine stagione (saldi) 

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque soggetti a un notevole deprezzamento.

Regione Lombardia ha stabilito che le date di decorrenza delle vendite di fine stagione sono:

  • per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno
  • per i saldi estivi, il giorno 06/07.

Per svolgere la vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione.

Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di uno, più o tutti o prodotti della gamma merceologica per un periodo di tempo limitato.

Le vendite promozionali dei prodotti stagionali e di moda non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette a queste limitazioni (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 116).

Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare nessuna comunicazione.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell'attività: si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane. Il titolare dell'attività non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione dell'attività per la quale è stata effettuata la vendita di liquidazione.
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane.
  • trasferimento dell'azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane.
  • trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di sei settimane. Al termine della vendita di liquidazione l'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per un minimo di sette giorni. Non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (saldi)

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 114.

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 13:41.56